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Affissioni pubblicitarie, cartelloni e manifesti promozionali nel Lazio: quali le regole?

L’affissione di materiale pubblicitario in Italia è disciplinata da specifiche normative volte a contrastare qualsiasi fenomeno di abusivismo e, naturalmente, anche nella Regione Lazio le si osservano nella loro interezza. L’occupazione di spazi e postazioni pubblicitarie, l’utilizzo di cartelli o cartelloni e di qualunque altro tipo di impianto, dunque, seguono un determinato iter dal quale non si può prescindere.

La pubblicità è riconosciuta come una forma di comunicazione a scopo promozionale. Ciò implica che non essendo indirizzata alla mera informazione del cittadino, ma nutrendo una palese finalità commerciale, per poter esser esposta in spazi comuni è necessario che rispetti determinate regole. Ma quali sono? Il primo aspetto su cui concentrarci è quello relativo alle forme di esposizione abusiva. Viene definita abusiva ogni forma di pubblicità che non sia provvista di autorizzazione di legge. Nel merito della pubblicità stradale, tale autorizzazione viene rilasciata dall’Ente proprietario della strada stessa, ai sensi dell’articolo 23 del Codice della Strada, comma 4.

Le regole relative ai cartelli o cartelloni pubblicitari – e a ogni altra forma di pubblicità in area pubblica – sono diverse: ad esempio, uno di principali aspetti è relativo alla superficie massima di un cartellone pubblicitario extraurbano che è pari a 6 mq (per faccia, dunque un cartellone 3×2 m). Non sono ammessi cartelloni della dimensione di 4×3 o 6×3 metri, che invece sono autorizzati per le affissioni all’interno dei Comuni, dunque in area urbana.

Ma come va collocato un cartello pubblicitario in strada? Chiunque fosse interessato a posizionare un cartellone a scopi pubblicitari in tale contesto deve rivolgersi ad un’agenzia concessionaria di pubblicità operativa sul territorio specifico. Gli impianti pubblicitari, per poter ottenere l’autorizzazione, devono rispettare specifiche distanze da altri elementi stradali essenziali quali intersezioni, rotatorie, segnali stradali di pericolo: la ragione è ovvia, vale a dire non creare interferenza rispetto ai segnali stradali, né ridurne la visibilità, non arrecare danno o disturbo a qualunque utente della strada e non disturbare l’attenzione di chi guida, rischiando così di mettere a repentaglio la sicurezza della circolazione.

E’ fatto altresì divieto di uso di pannelli, tabelloni e cartelli, su cavalcavia stradali e rampe, presso i raccordi autostradali ed extraurbani, in prossimità dei corsi d’acqua e all’interno dei parchi.

Altre regole fanno poi riferimento alla cosiddetta ‘buona comunicazione’ e alle limitazioni grafiche relative alle affissioni. Cosa vuol dire? Significa che vi sono dei vincoli in merito alla grafica: è fatto divieto di cartelli e cartelloni pubblicitari rifrangenti, luminosi, e di tutti quelli che presentano colori e forme tali da confonderli con la segnaletica stradale. Prevalentemente, ad esempio, sono vietati colori come il rosso, il bianco su fondo verde o fondo blu, il giallo su fondo nero e le frecce e ogni forma di indicazione che possa creare confusione con la tradizionale segnaletica così come indicata dal Codice della Strada. Parimenti, le distanze devono essere espresse in metri e non in chilometri.

Altre specifiche: l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) e il Codice della Strada hanno vietato “qualsiasi forma di pubblicità, su strade e veicoli, avente contenuto sessista, violento, offensivo o comunque lesivo dei diritti civili, del credo religioso e dell’appartenenza etnica ovvero discriminatorio.”

Normative e sanzioni per la pubblicità non autorizzata

Un approfondimento a parte meritano poi le relative sanzioni per la pubblicità su affissione esterna, e su strade non autorizzate. La pena (pecuniaria) a carico del committente del messaggio pubblicitario considerato fuori legge oscilla dai 357 ai 2000 euro, stando all’art. 23, comma 11 del CdS. Alla sanzione amministrativa segue anche la pronta e immediata rimozione del cartellone: in caso di mancato adempimento a tale obbligo da parte dell’autore della violazione, a provvedervi sarà l’Ente proprietario della strada, addebitando le spese allo stesso, nonché al proprietario del terreno e al soggetto pubblicizzato.

Apporre pubblicità autorizzata prevede poi un canone che dipende da vari fattori quali la superficie esposta, l’eventuale presenza di segnalatori luminosi o meno, il tipo di Comune di appartenenza, gli ipotetici specifici Regolamenti approvati dallo stesso, l’eventuale gestore che ne detiene l’appalto, la variabilità dei costi al mq., oltre al numero di abitanti e all’importanza della strada. Le tariffe possono essere variate di anno in anno dal relativo Comune, tramite una delibera emessa entro i termini di approvazione del bilancio.

Nello specifico, la normativa e i riferimenti di legge per l’apposizione di cartelli pubblicitari ed affissioni pubblicitarie in strada sono indicati nel Codice della Strada (D.L. 285/92 e successive modificazioni) e nel Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92) che si occupa di sicurezza, circolazione stradale, dimensioni e distanze, ubicazione dei cartelli, divieti e limiti vari. A questi due corpi normativi si uniscono poi i Regolamenti Comunali per i canoni unici, deliberati in base a criteri di calcolo differenti da Comune a Comune sulla base della specificità dei singoli centri abitati, alle peculiarità del territorio e alle eventuali esistenze di vincoli ambientali e archeologici.

Regolamento Anas e definizione dei tipi di insegne e cartelli pubblicitari

Ad essi si unisce il Regolamento ANAS, art 47 (il cui riferimento base è a sua volta l’articolo 23 del Codice della Strada): il quale, nel dettaglio, va a definire in modo minuzioso tutte le diverse tipologie di mezzi pubblicitari. Stando all’art. 47, ad esempio, viene definita ‘insegna di esercizio’ ogni scritta in caratteri alfanumerici, completata da eventuali simboli o marchi, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa, per luce propria o indiretta.

Si definisce invece “preinsegna” una scritta con caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento e eventuali simboli e da marchi, realizzata su struttura bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una o ambo le facce, supportata da idonee strutture di sostegno predisposte alla “pubblicizzazione direzionale”, da installare in modo tale da “facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.” Non può essere luminosa.

Seguono poi ulteriori definizioni: come quella di “sorgente luminosa” che identifica qualunque corpo illuminante che si concentri su aree, fabbricati, monumenti” o anche “manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.” Col termine ‘cartello’, invece, si riconosce un “manufatto bidimensionale” sostenuto da apposita e idonea struttura di supporto che su di una o due facce sia indirizzata a diffondere messaggi pubblicitari o propagandistici “sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti o adesivi.”

E ancora: vengono definiti ‘striscione, locandina e stendardo’ tutti quegli elementi bidimensionali che pur se realizzati con materiali di diversa natura, si riconoscono per la mancanza di rigidezza mancando l’apposito supporto di appoggio. Anche in questo caso si tratta di elementi che possono essere luminosi e apposti su materiali rigidi. Quanto invece al cosiddetto ‘impianto pubblicitario di servizio’, si tratta di un manufatto il cui scopo è quello di fornire un servizio di pubblica utilità in relazione all’arredo urbano e stradale: per intenderci, rientrano in questa categoria impianti come fermate autobus, pensiline, transenne, cestini, panchine e simili.

Diverso è il caso del tipico ‘impianto di pubblicità o propaganda’ che va ad identificare, invece, qualsiasi manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, appunto, sia di prodotti sia di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né tantomeno come cartello striscione, locandina o stendardo.

Caratteristiche dei mezzi pubblicitari: cosa dice l’art 23 del CdS

L’articolo 23 del Codice della Strada indica anche le caratteristiche dei mezzi pubblicitari sopra elencati: i quali devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Inoltre, fornisce anche delle ulteriori specifiche circa alcuni divieti. Tra i vari, vi è quello relativo all’utilizzo di una ‘croce rossa’ luminosa se non nei casi in cui si indichino farmacie ambulatori e posti di pronto soccorso. Quanto all’ubicazione nei centri abitati, il riferimento principale è quello ai Regolamenti Comunali. In merito al posizionamento di cartelli o altro tipo di mezzo pubblicitario in tratti extraurbani laddove non sia imposto – per eventuali particolari ulteriori situazioni di carattere non transitorio – un limite di velocità non superiore a 50 km/h, sono ammesse strutture che si trovino a tre metri dal limite della carreggiata, a cento metri da altri cartelli e mezzi pubblicitari e 250 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, ovvero a 150 metri dopo i segnali stradali di pericolo, di prescrizione e di indicazione. E ancora, a 250 metri prima delle intersezioni, 100 metri dopo le stesse e 200 metri da imbocchi di gallerie.

In linea di massima, invece, il posizionamento di cartelli, di insegne e altri mezzi pubblicitari nei centri abitati o tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato, ove consentito dai regolamenti, a 50 metri dalle strade urbane di scorrimento e le urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, impianti semaforici e delle intersezioni. O ancora a 30 metri lungo le strade locali, prima dei segnali stradali, semafori e intersezioni e a 25 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, segnali di indicazione e i segnali stradali o 100 metri dalle gallerie.

Ai Comuni, poi, spetta il potere di derogare, all’interno dei centri urbani, in merito all’applicazione dei divieti di cui sopra o di estendere, nel caso, le limitazioni a seconda di specifiche necessità legate al territorio ed alla salvaguardia dello stesso. Così come nel caso di tutela dell’incolumità delle persone e della ‘cosa pubblica’. Ad ogni modo è sempre da considerarsi saggia la scelta di chi, intendendo avvalersi del diritto di apporre una qualche insegna o cartello pubblicitario in tratto urbano o meno, decidesse di rivolgersi ad aziende specializzate in questo tipo di operazione dal punto di vista professionale. Ricorrere alla competenza ed al background di professionisti del settore significa mettersi al riparo da qualsiasi rischio di errore procedurale o violazione normativa.  Lo sa bene ad esempio, nel territorio della Lazio, la Servitia Communication srls, società di Monte San Giovanni Campano, che mette a disposizione di un numero sempre maggiore di clienti una vasta gamma di prodotti tipografici, editoriali, digitali, articoli pubblicitari e cartellonistica, sempre con il massimo della competenza e dell’applicazione rigorosa e puntuale delle leggi in vigore.

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