Divorzio e gestione di un immobile.Come avviene la gestione di un immobile nel caso di un divorzio?Un marito può, a seguito della fine del rapporto coniugale, ereditare la casa della moglie? Tutto ciò che c’è da sapere con l’esperto del settore, Vincenzo De Palo, Agente Immobiliare.
Separazione e Comunione dei beni
Spiegare come funziona la gestione di un immobile all’interno delle relazioni coniugali, richiede un presupposto molto importante: la distinzione tra Separazione e Comunione dei beni: “Quando ci si sposa con previa Comunione dei beni, tutti gli immobili – specifica De Palo – che si acquistano prima o dopo il matrimonio, spettano il 50% ad un coniuge e il 50% all’altro coniuge, quindi divisione in parti uguali. L’unica eccezione riguarda le donazioni, anche quelle indirette, e ciò che si riceve in successione. Con previa Separazione dei beni invece, tutti i beni acquistati sia prima che dopo il matrimonio, rimangono scissi; tutto ciò che acquista il marito rimane al marito e così vale per la moglie. Ribadisco che la legge tutela i figli! Quelli minori, non autosufficienti o portatori di Handicap. Il giudice, pertanto, in sede di divorzio, tende a tutelare anche economicamente, sempre il coniuge al quale sono stati affidati i figli”.
Divorzio e Separazione
Quando due coniugi decidono di procedere definitivamente con il divorzio, non si ha più diritto all’eredità: “Se un uomo divorzia dalla moglie e successivamente quest’ultima muore, lui non può più rivendicare l’eredità”. Diverso è invece per la Separazione, in cui, se la moglie o viceversa, il marito, dovesse passare a miglior vita, “Si ha ancora diritto all’eredità”.
Convivenza e Comunione dei beni
”E’ giusto specificare che ci sono tre gradi di convivenza: quella non registrata al comune, quella registrata e quella di fatto. Per chi si registra al comune, si può richiedere la Comunione dei beni, come fosse un matrimonio, anche se i diritti non sono tutelati allo stesso modo. Sono comunque previsti accordi per assegni di mantenimento. Per quanto riguarda il mutuo cointestato, in sede di separazione, ci si può recare presso l’istituto bancario con il quale si è stipulato il contratto, si decide se modificare e procedere quindi con l’intestazione unica…la decisione finale spetterà poi all’istituto di credito stesso che può sia accettare che negare le modifiche…”